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Protezione Civile

Sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L.142/90 le Province e le Cittā Metropolitane partecipano alla organizzazione e all'attuazione delle attivitā del servizio nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e all'elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione in armonia con i programmi nazionali e regionali.
Per le finalitā di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia č istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del Prefetto.
 
Sono attribuite alle province le funzioni relative:
- all’attuazione, in ambito provinciale, delle attivitā di previsione e degli interventi di prevenzione rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
- alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica.

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